(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 e' sostituita dalla seguente: "a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e relative varianti, degli strumenti urbanistici attuativi, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 della presente legge;".