(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del
                            4 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
5 agosto 1992, n. 34 e' sostituita dalla seguente:
   "a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali  comunali,
dei   regolamenti   edilizi  e  relative  varianti,  degli  strumenti
urbanistici  attuativi,  in  variante  agli   strumenti   urbanistici
generali   comunali,   non   rientranti   nelle   previsioni  di  cui
all'articolo 15, comma 5 della presente legge;".